L'accesso civico è un diritto previsto dalla normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016 e parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.
Si distingue in:
- Accesso civico semplice, che consente a chiunque — senza indicare motivazioni — il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati che dovevano essere pubblicati e dei quali sia stata omessa la pubblicazione;
- Accesso civico generalizzato, che consente a chiunque — senza indicare motivazioni — il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013.
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
A differenza del diritto di accesso documentale, l'accesso civico garantisce dunque al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato, a condizione che non ci sia il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.
